Dal prossimo 1° luglio, per le operazioni con l’estero, sarà obbligatorio emettere l’autofattura in formato elettronico. Ma cos’è e a cosa serve l’autofattura? In questo articolo proveremo a fare un po’ di chiarezza.

Su disposizione dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° luglio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere tramite il Sistema Di Interscambio (meglio noto come SDI) in formato xml, esattamente come avviene già per l’invio delle fatture elettroniche (D.L. n. 146/2021).

Se fino ad ora, quindi, veniva trasmesso l’Esterometro per comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni di operazioni attive e passive effettuate con l’estero, tra qualche giorno quegli stessi dati saranno trasmessi esclusivamente tramite lo SDI, in formato elettronico. L’ormai “vecchio” Esterometro sarà, dunque, utilizzato per l’ultima volta in occasione della comunicazione del secondo trimestre 2022 (che dovrà essere effettuata entro e non oltre il 22 agosto 2022).

Ma cos’è e a cosa serve l’autofattura?

L’autofattura è un documento fiscale con il quale si certifica la spesa di un bene o servizio, quando il mittente e destinatario corrispondono, che sia esso persona fisica o giuridica. In altre parole, mentre normalmente la fatturazione prevede che chi riceve il pagamento emetta poi la fattura, nel caso dell’autofattura è il destinatario a dover rispettare l’obbligo di applicazione dell’IVA ed emissione della fattura.

Insomma, contiene le stesse indicazioni già obbligatorie per le fatture ordinarie, ma la singolarità di questo documento è rappresentata dal fatto che va emesso a “se stessi”.

Quando va emessa l’autofattura

Secondo la normativa vigente, l’autofattura va emessa nei seguenti casi:

  1. Cessione gratuita a titolo di omaggio: quando, ad esempio, decidi di regalare uno dei tuoi prodotti ad un cliente;
  2. Autoconsumo: è il caso in cui l’imprenditore usufruisce dei beni o materiali di consumo della propria azienda (uso personale o familiare del soggetto passivo d’IVA). NB! In questa casistica rientra anche lo “svuotamento” dell’azienda a causa di cessata attività;
  3. Reverse charge: nei casi speciali in cui la contribuzione dell’IVA è a carico del soggetto passivo. E’ il caso, ad esempio, dell’acquisto di beni e servizi da fornitori residenti in Paesi extra-UE e privi di un’organizzazione stabile sul territorio italiano;
  4. Autofattura come denuncia: se entro 4 mesi dall’avvenuta cessione di beni/servizi rilevante ai fini IVA non si è ricevuta la relativa fattura, dovrai emetterla tu, avendo cura di inserire tutti i dati rilevanti e di inviarla all’ufficio IVA di competenza entro 30 giorni.

Gli elementi che non possono mancare nell’autofattura

Affinché si possa considerare tale, l’autofattura deve contenere:

  • espressa indicazione dell’IVA, se si tratta di un’operazione imponibile;
  • espressa indicazione del titolo di “non imponibilità” o “esenzione” se, diversamente dal punto precedente, si tratta di un’operazione non imponibile o esente da imposta;
  • la dicitura “autofatturazione, di cui all’art. 21, comma 6-ter del DPR n. 633/71”, direttamente sul documento.

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In particolare, è stato introdotto il documento dell’autofattura e delle nuove funzionalità ad essa collegate, quali ad esempio la creazione di un’autofattura a partire da una fattura di acquisto e l’invio della stessa in formato elettronico allo SDI. Con il nostro ERP gestire il tuo business non è mai stato così semplice perchè pensiamo a tutto noi. Scoprilo subito!