Come funzionerà l’Esterometro 2019?

Il 30 aprile 2019 scatta l’obbligo dell’Esterometro. Ma di cosa si tratta precisamente?

L’Esterometro è la nuova Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Secondo le regole della fatturazione elettronica 2019, sono escluse dall’obbligatorietà le fatture emesse / ricevute da e verso soggetti esteri. Questi dati però, continuano ad essere oggetto di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nonostante l’abolizione dello spesometro 2019. Perciò i soggetti che emettono e ricevono fatture da e verso estero, sono quindi obbligati ad assolvere un altro adempimento fiscale: l’Esterometro appunto.

Altro non è che la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (attive e passive).

L’invio dell’esterometro è mensile.

Inizialmente l’attivazione dell’Esterometro era previsto  in parallelo a quello della fattura elettronica ma ha subito una posticipazione a causa dell’assenza dei rispettivi moduli sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Fino al 30 aprile la procedura rimarrà quindi quella dell’invio della fattura elettronica anche per soggetti esteri, facendo particolare attenzione ad apporre il codice destinatario di 7 X (“XXXXXXX”) e l’identificativo fiscale IVA (il numero di partita IVA comunitaria, o nel caso di soggetto extra UE va inserito il codice: “OO 99999999999”).

L’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero, deve essere trasmessa all’agenzia in formato XML firmato digitalmente dal soggetto obbligato o dal suo delegato (proprio come per le fatture elettroniche all’interno dello Stato).

I dati da indicare

Quali sono i dati da indicare nella nuova Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere?

Sono quelli di riepilogo delle cessioni di beni e prestazioni di servizio da e verso l’estero, per cui da soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’obbligo per gli operatori IVA residenti in Italia di trasmettere le informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione contenute nelle specifiche tecniche all’interno del provvedimento del 30 aprile 2018:

  • dati identificativi del cedente / prestatore
  • dati identificativi del cessionario / committente
  • data del documento comprovante l’operazione
  • data di registrazione (per i documenti ricevuti)
  • numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l’imposta

Le sanzioni:

In caso di omesso Esterometro, è prevista la sanzione pari a:

  • 2€ per ogni fattura, per un massimo di 1000€ a trimestre: in caso di omissione o errore nella trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere
  • 1€ per ogni fattura, stavolta ridotta a metà, entro i 500€ trimestrali, se l’invio è effettuato entro i successivi 15 giorni di scadenza.